Denominazione-Sede-Scopi
Art.1
L’Unione Italiana Fotoamatori (U.I.F.) è una libera associazione,senza fini di lucro. All’U.I.F. è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante tutta la vita dell’associazione stessa, a meno che tale destinazione o distribuzione non derivi per imposizione di legge,è fatto altresì obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione dell’attività.
L’Associazione,a carattere nazionale ha rappresentanza legale presso la sede del presidente pro-tempore e rappresentanza amministrativa presso la sede del segretario nazionale pro-tempore.
Eventuali trasferimenti di sede potranno essere effettuati su proposta del consiglio direttivo nazionale.
All’U.I.F. possono affiliarsi singoli fotoamatori, clubs fotografici e associazioni culturali che abbiano i medesimi intenti. A sua volta la U.I.F. può aderire a organi nazionali ed esteri aventi i medesimi intenti.
All’U.I.F. è fatto divieto di svolgere attività diverse ad eccezione di quelle connesse. L’associazione si impegna ad utilizzare acronimo onlus.
Art. 2
L’UIF intende raggiungere i seguenti scopi: a) programmare e coordinare attività fotografiche ed altre iniziative di promozione sociale attraverso la stampa e la pubblicazione di periodici ,libri o su supporti elettronici. b) indire, organizzare, patrocinare: mostre, concorsi, convegni, sia a carattere Internazionale, nazionale, regionale e provinciale; c) favorire l’affiliazione di: fotoamatori, circoli, Associazioni fotografiche ed affini. d) valorizzazione ambientale attraverso rilievi fotografici di: parchi,monumenti,siti archeologici. e) creazione di un archivio fotografico nazionale. f) documentazione e ricerca sui centri storici Italiani. g) ricerca fotografica recupero dei beni culturali. h) promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico. i) Tutela e valorizzazione delle della natura e dell’ambiente. l) corsi fotografici di istruzione e di formazione ai giovani.
Art. 3
L’U.I.F. si articola con autonomia organizzativa e amministrativa, sia sul piano nazionale, che regionale e provinciale.
ORGANI DELL’U.I.F.
Art. 4
Gli organi dell’U.I.F. sono i seguenti:
a) l’Assemblea nazionale dei soci;
b) il Consiglio Direttivo Nazionale;
c) il Collegio dei Revisori dei Conti;
d) il Collegio dei Probiviri
e) la Commissione Artistico-Culturale
ORGANI PERIFERICI
a) I Segretari Regionali (o i Segretari di Area, intendendo per Area una unione sovra-regionale di due o più Regioni);
b) le Segreterie Provinciali;
c) i Delegati di Zona.
Art. 5
Dette cariche sono assunte a titolo gratuito da cittadini italiani maggiorenni.
Art. 6
L’Assemblea Nazionale dei soci è l’Organo sovrano dell’Associazione.
Art. 7
L’Assemblea Nazionale può essere: Ordinaria e Straordinaria.
Art. 8
Quella Ordinaria viene convocata ogni anno dal presidente nel corso del congresso nazionale con un ordine del giorno che dovrà essere pubblicato sul Gazzettino Fotografico. In questa occasione il Presidente e il segretario nazionale relazionano le attività svolte durante l’anno dal consiglio direttivo Nnzionale e dai segretari regionali. Dopo la discussione ed eventuali interventi, l’assemblea procede all’approvazione o meno delle relazioni.
Art. 9
L’assemblea straordinaria viene convocata ogni qualvolta il C.D.N. lo ritiene opportuno, o dietro richiesta motivata e sottoscritta da almeno 1/3 dei soci.
Art. 10
L’assemblea regolarmente convocata è valida in prima convocazione con la presenza di metà intervenuti, più uno dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci. La prima e la seconda convocazione può essere nella stessa giornata o in giorni diversi.
Art. 11
I Soci partecipanti all’ assemblea, purché maggiorenni alla data delle votazioni, hanno diritto ad un (1) voto, e possono avere la delega scritta a rappresentare al massimo un altro (1) socio, anch’esso maggiorenne. Tale delega deve essere presentata al momento della iscrizione al Congresso del Socio presente al Congresso ed è valida solo se sia il Socio delegante che il Socio delegato sono in regola con il pagamento delle quote sociali. É esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Art. 12
L’assemblea dei soci viene presieduta dal presidente e in sua assenza dal vice presidente vicario, o, in sua assenza dal consigliere più anziano.
Art. 13
Le delibere di competenza sono prese a maggioranza e trascritte in apposito verbale.
Art. 14
L'Assemblea dei soci dovrà prendere decisioni prioritariamente sugli argomenti espressamente specificati nell’ordine del giorno. Eventuale proposte presentate nel corso dell’assemblea vengono analizzate dall’Assemblea secondo un ordine di priorità stabilito dal C.D.N. nel corso dell’assemblea stessa o in quella successiva compatibilmente con i tempi organizzativi dell’assemblea congressuale.
Art. 15
Le deliberazioni dell’assemblea sono valide con la votazione della metà più uno degli intervenuti aventi diritto al voto. Per modifiche eventuali dello statuto si richiede la presenza della metà più uno, dei soci intervenuti.
Art. 16
L’Assemblea dei soci elegge ogni tre anni: il consiglio direttivo composto da quindici membri; · il collegio dei sindaci è composto da due membri più uno supplente che partecipano senza obbligo alle riunioni del consiglio direttivo nazionale senza diritto di voto il collegio dei probiviri, costituito da tre persone più un supplente Le regole secondo le quali l’assemblea dei soci perviene alla elezione del C.D.N. sono descritte nell’apposito regolamento (Regolamento delle modalità di elezione del consiglio direttivo nazionale) ispirato al principio di garantire la possibilità che nel C.D.N. siano rappresentati i soci U.I.F. in maniera proporzionale alla loro distribuzione geografica.
Art. 17
Il Consiglio Direttivo Nazionale é formato dal presidente Nazionale, dal vice presidente vicario (scelto tra i consiglieri), dal segretario nazionale, dall’economo, e dai consiglieri. Tali cariche vengono assegnate per votazione interna al consiglio direttivo nazionale e la loro durata coincide con quella del C.D.N., ovvero tre (3) anni. Il C.D.N. ha facoltà di nominare un presidente onorario, nell’ambito temporale di validità del C.D.N. stesso. Il presidente onorario non fa parte del C.D.N., ma può partecipare alle riunioni ordinarie senza diritto al voto. Le cariche sono rieleggibili. Le cariche del consiglio direttivo, sono compatibili con quelle di segretario regionale, Ppovinciale e delegato di zona.
Art. 18
Ogni consigliere dimissionario verrà sostituito dal primo dei non eletti nelle ultime elezioni.
Art. 19
Il presidente ed il segretario nazionale rappresentano l’associazione nei rapporti con le autorità, e con le altre associazioni nelle varie manifestazioni nazionali ed estere. Essi dirigono le attività dell’associazione e ne sono responsabili. Promuovono e coordinano le attività dei consiglieri.
Art. 20
Il presidente nazionale convoca e presiede il consiglio nazionale. In caso di sua assenza, o impedimento, o dimissioni, è sostituito dal vice presidente vicario o, nel caso di anche sua assenza, dal consigliere più anziano d'età.
Art. 21
Il Segretario Nazionale, nominato dal consiglio direttivo nazionale, coadiuva il presidente, redige i verbali e coordina le attività sociali; nomina i segretari provinciali e i delegati di zona. L’economo è nominato dal C.D.N. nell’ambito dei suoi componenti, tiene la contabilità dell’associazione e la relativa documentazione; cura i rapporti con i sindaci revisori, predispone i bilanci preventivi e consuntivi. Il segretario nazionale con delega del consiglio direttivo può svolgere il compito di economo.
Art. 22
Il consiglio direttivo nazionale ha facoltà di proporre modifiche allo statuto e sottoporli all’assemblea generale dei soci. Emanare i regolamenti per la pratica attuazione delle finalità statutarie.
Art. 23
Il Consiglio Direttivo Nazionale è convocato dal Presidente ed è validamente costituito con la presenza di metà più uno dei consiglieri in carica. In caso di impedimento, un Consigliere può delegare un altro membro del Consiglio a rappresentano.
Art. 24
Le delibere vengono prese a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Art. 25
Il Collegio dei Revisori è costituito da due esponenti più uno supplente. Essi hanno il compito di controllare la gestione contabile.
Art. 26
Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre (3) persone più un (1) supplente, eletti dall'Assemblea dei Soci all'interno di una lista composta da un minimo di 9 candidati, predisposta dal Consiglio Direttivo Nazionale in carica. Non possono far parte del Collegio dei Probiviri i componenti del C.D.N., del Collegio dei Revisori e della Commissione Artistico-Culturale.
Art 27
Compiti del Collegio dei Probiviri: · valutare l’esistenza di violazioni dello Statuto della Associazione; attuare interventi di conciliazione nelle controversie che possono venire a crearsi tra gli organi della Associazione, nei rapporti tra i Soci o tra questi e i dirigenti della Associazione; proporre al giudizio del Consiglio Direttivo Nazionale l’applicazione di provvedimenti disciplinari nelle occasioni di cui ai punti precedenti, o nei confronti di Soci che si siano resi responsabili di comportamenti lesivi alla U.I.F. , secondo le norme previste dall'apposito Regolamento.
Art. 28
La Commissione Artistico-culturale ha il compito di indirizzare le scelte artistiche e culturali della Associazione; Essa è guidata da due (2) Direttori Artistici, nominati dal C.D.N., e resta in carica tre (3) anni in analogia al C.D.N. Il Direttore Artistico con più anzianità di iscrizione alla U.I.F. (computata in annualità di iscrizione) assume funzioni di Coordinamento della Commissione stessa. I due Direttori Artistici possono proporre al C.D.N., di norma di comune accordo, fino ad altri quattro (4) membri della Commissione Artistico Culturale, curando, per quanto possibile, che sussista una equa distribuzione sul territorio nazionale dei Componenti la Commissione. Il C.D.N. ratifica o meno le proposte. Componente aggiuntivo della Commissione Artistico-Culturale è la figura del Web-Master del Sito Ufficiale della U.I.F., ed è nominato dal C.D.N. Non possono far parte della Commissione Artistico Culturale i membri del C.D.N., i membri del collegio dei Revisori, i membri del Collegio dei Probiviri. Tutti i membri della Commissione hanno pari diritto e responsabilità e le determinazioni della Commissione vengono prese a maggioranza.
Art. 29
La Commissione Artistico-Culturale opera secondo quanto stabilito nell'apposito "Regolamento della Commissione Artistico-Culturale", indicando e supportando il C.D.N. nelle scelte culturali della Associazione e vigilando sulla qualità artistica delle proposte ufficiali dell’ U.I.F. , siano esse pubblicazioni (Annuario, Gazzettino Fotografico ecc) piuttosto che mostre (Circuito Autori UIF, Mostre UIF Internazionali ecc) o Workshop. I componenti della Commissione sono inoltre a disposizione delle Associazioni e dei Soci affiliati per fornire supporto alle loro iniziative, con particolare riferimento a quelle Patrocinate dalla U.I.F. che abbiano significativo impatto sull'immagine della Associazione.
ORGANIZZAZIONE PERIFERICA
Art. 30
L’organizzazione Periferica si compone di: Segretari Regionali o di Area Territoriale Segretari Provinciali; Delegati di Zona; Con autonomia organizzativa nell’ambito delle manifestazioni del proprio territorio di competenza.
Art. 31
Il Segretario Regionale o di Area Territoriale, viene individuato sulla base delle elezioni Regionali o di Area Territoriale, o su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale dove non esistono le condizioni per poter svolgere le elezioni . Ove possibile, le elezioni sono organizzate dall’eletto al C.D.N. per quella Regione o Area Territoriale. Nel caso di più eletti nella medesima Regione o Area Territoriale l’incaricato è colui che ha conseguito il maggior numero di preferenze. In casi di parità di preferenze vale l’anzianità di iscrizione all’Associazione U.I.F.. (conteggiata in anni di iscrizione) ed in caso di ulteriore parità viene prescelto il candidato eletto con anzianità anagrafica più elevata. Il Segretario Regionale o di Area Territoriale, sentito ed in accordo con il Segretario Nazionale ed il Presidente, propone i Segretari Provinciali, la cui nomina viene ratificata dal Segretario Nazionale. Il Segretario Regionale o di Area Territoriale cura il coordinamento delle iniziative del territorio di competenza, cura la organica ed armonica crescita dell’Associazione nelle varie zone di competenza, sensibilizzando i Segretari Provinciali e promuovendo iniziative a carattere regionale. Nel caso che più Regioni vadano a costituire un'Area territoriale, il Segretario di Area ha facoltà di proporre al Segretario Nazionale, per le Regioni ove non ha la sua residenza personale, dei Soci cui delegare la funzione di "Segretario Regionale ad interim".
Art. 32
Il Segretario Provinciale viene nominato dal Segretario Nazionale, su proposta ed in accordo con il Segretario Regionale o di Area Territoriale competente; il Segretario Provinciale, sentito ed in accordo con il Segretario Regionale o di Area Territoriale, propone i Delegati di zona, la cui ratifica è comunque del Segretario Nazionale, tenendo in considerazione la numerosità dei Soci presenti e l’opportunità di avere supporto allo sviluppo della Associazione nelle varie zone di competenza territoriale. Il Segretario Provinciale, coadiuvato dai Delegati di Zona, cura l’affiliazione dei singoli fotoamatori, e dei fotoclub, promuove manifestazioni fotografiche, concorsi, mostre e convegni, sensibilizzando gli Enti Locali e pubblicizzando le iniziative attraverso gli organi di stampa, compresi quelli della U.I.F.
Art. 33
I Delegati di Zona curano l’affiliazione di nuovi fotoamatori e dei Fotoclubs. Tengono i contatti con i segretari Provinciali e Regionali. La nomina di Delegato di Zona può essere proposta anche a soci singoli, anche se il numero degli associati è inferiore a cinque soci.
Art. 34
Il Consiglio Direttivo Nazionale con delibera motivata e/o su proposta / segnalazione del Collegio dei Probiviri può revocare le nomine di Segretario Regionale,Provinciale e Delegato di Zona.
Art. 35
I Soci a qualsiasi livello di appartenenza possono essere dichiarati decaduti con delibera dal Consiglio Direttivo, su indicazione motivata, dopo le opportune verifiche, del Collegio dei Probiviri.
Art. 36
I Dirigenti U.I.F., a tutti i livelli, non possono assumere cariche dirigenziali in seno ad altre strutture similari, fatte salve le eccezioni opportunamente valutate dal Consiglio Direttivo Nazionale.
ONORIFICENZE
Art. 37
Le Onorificenze U.I.F.: M.F.O. (Meriti Fotografici e Organizzativi), B.F.A. (Benemerito della Fotografia Artistica), M.F.A. (Maestro della Fotografia Artistica) o altri titoli di merito saranno assegnati a soci o esponenti anche esterni che si siano particolarmente distinti per acquisiti meriti tecnici-organizzativi nel settore. Le onorificenze B.F.A. sono assegnate sulla base dell’apposito regolamento. L’attestato di M.F.O. viene concesso dal Presidente U.I.F. su proposta del C.D.N., sentito il Segretario Regionale o di Area Territoriale ed il Segretario Provinciale del territorio di riferimento.
Art. 38
Il Consiglio Nazionale ha facoltà di individuare e proporre a personaggi che abbiano significativamente contribuito alla promozione della Fotografia, con particolare riferimento gli intenti promossi e perseguiti dall’Associazione U.I.F., per il titolo di “Socio Onorario U.l.F.”.
Art. 39
All’U.I.F. possono iscriversi tutti gli appassionati di fotografia ed affini che accettano integralmente, il presente Statuto. I Soci verranno informati delle attività (tramite l’organo ufficiale di stampa Gazzettino Fotografico e/o lettera) dell’U.I.F.; fruiranno, altresì, delle agevolazioni e vantaggi disposti in loro favore dal Consiglio Direttivo Nazionale.
CONCORSI - CONGRESSI MANIFESTAZIONI FOTOGRAFICHE
Art. 40
I concorsi, i congressi e le manifestazioni fotografiche indette ed organizzate dall’U.I.F., a livello Nazionale, Regionale, Provinciale o internazionale, possono essere delegate alle organizzazioni periferiche. CESPITI DELL’U.I.F.
Art. 41
Le entrate dell’U.I.F. sono costituite da: a) quote sociali; b) quote di affiliazione; c) eventuali contributi Enti Nazionali e locali: d) eventuali donazioni volontarie; e) avanzi di esercizio.
BENI PATRIMONIALI
Art. 42
Per il conseguimento dei fini statutari, l’U.I.F. può acquistare beni mobili ed immobili. Tali eventuali beni e comunque il patrimonio dell'Associazione, in caso di scioglimento per qualunque causa della U.I.F. stessa, saranno devoluti ad Enti Morali e/o strutture culturali o associazioni aventi scopi similari,o ad altre onlus, sentito l’organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. E' fatta salva ogni altra diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 43
L’Esercizio finanziario sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l’Economo predispone la redazione del Bilancio consuntivo che, insieme ad una relazione di verifica e commento dei Revisori dei conti, viene proposto al C.D.N. e letto nel corso della prima Assemblea Nazionale dei Soci raggiungibile.
Art. 44
Per quanto non previsto espressamente dal presente Statuto, sono valide le norme del Codice Civile. Registrato all’Ufficio del Registro di Reggio Calabria al n° 4412 serie III.








